1. In ogni caso di applicazione di procedure cautelari od esecutive previste dalla normativa vigente in relazione a pretese tributarie, l'individuazione dei beni oggetto di iscrizione di ipoteca, di pignoramento o di fermo amministrativo deve essere rigidamente commisurata e contenuta nei limiti dei crediti vantati per capitale, interessi e spese.
1. Avverso il fermo amministrativo dei beni mobili di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, è ammesso ricorso al giudice di pace del luogo ove ha sede o residenza il destinatario del provvedimento entro sessanta giorni dalla data della notifica del provvedimento medesimo.
1. Nel caso in cui i beni mobili o immobili gravati dalle misure di cui all'articolo 1 siano necessari e inscindibili dall'attività lavorativa del debitore, è consentito al debitore stesso l'uso proprio, esclusivo a tali fini, di essi.
2. Nel caso di violazione della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano al trasgressore le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
1. È fatto obbligo, a pena di nullità della procedura cautelare o espropriativa, di notificare previamente al debitore l'avviso